Richiedenti asilo in Montenegro: quando neanche il timore di persecuzione è sufficiente

Il Montenegro accoglie pochissime richieste di asilo motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Nonostante la normativa nazionale preveda protezione basata sull’identità, i tribunali spesso interpretano in modo restrittivo il concetto di timore di persecuzione e chiedono prove impossibili da fornire

27/04/2026, Tijana Lekić
Persona di schiena con zainetto LGBT © Dutchmen Photography/Shutterstock

Persona di schiena con zainetto LGBT

Persona di schiena con zainetto LGBT © Dutchmen Photography/Shutterstock

(Originariamente pubblicato da CIN-CG)

Stando ai dati della Direzione per l’asilo del ministero dell’Interno, nel periodo 2022-2025 in Montenegro sono state presentate ventisette richieste di asilo motivate principalmente dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Di queste soltanto due sono state accolte, entrambe presentate da cittadini russi. Otto procedimenti si sono conclusi, mentre due sono ancora in corso. La maggior parte delle richieste è stata presentata da cittadini russi (quindici in totale). Seguono Turchia (sette), Iran (tre), Bielorussia (una) e Tunisia (una).

Il Centro per il giornalismo investigativo del Montenegro (CIN-CG) ha avuto accesso alle sentenze del Tribunale amministrativo. Dall’analisi delle sentenze emerge che il tasso così basso di riconoscimento dell’asilo è legato non tanto al quadro giuridico, quanto alla sua interpretazione pratica.

In alcuni casi, le richieste sono state respinte perché i richiedenti non hanno dimostrato di aver subito persecuzioni in passato o non hanno fornito prove concrete. Tuttavia, nelle linee guida internazionali si sottolinea che le persecuzioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere spesso avvengono senza lasciare tracce formali.

Alcuni dei richiedenti respinti provengono da paesi in cui le organizzazioni internazionali segnalano gravi rischi per la popolazione LGBT. Tre delle domande sono state presentate da persone provenienti dall’Iran, dove le relazioni omosessuali sono talvolta punite con la fustigazione o la pena di morte.

Uno dei richiedenti è originario della Tunisia, dove il codice penale prevede una pena detentiva fino a tre anni per i rapporti omosessuali. Le organizzazioni internazionali attive in Tunisia registrano anche casi di visite mediche forzate a uomini accusati di omosessualità. Gli esperti considerano queste visite una forma di tortura.

Sette richieste sono state presentate da persone provenienti dalla Turchia, dove l’omosessualità non è reato, ma le organizzazioni per i diritti umani denunciano i divieti imposti ai Gay Pride, la violenza della polizia e gli arresti di massa dei partecipanti agli incontri LGBT.

Il maggior numero di richieste di asilo è stato presentato da cittadini russi. Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, la situazione delle persone LGBT in Russia è ulteriormente peggiorata. Nel 2022, il parlamento russo ha modificato la legge sul divieto della cosiddetta propaganda LGBT e il 30 novembre 2023 la Corte Suprema ha incluso “il movimento LGBT internazionale” tra le organizzazioni estremiste. Queste decisioni spianano la strada al perseguimento penale degli attivisti e di tutti quelli che le autorità considerano sostenitori dei diritti LGBT.

Secondo numerose fonti, alle modifiche legislative di cui sopra hanno fatto seguito retate, arresti e un’intensificazione della repressione. Un caso emblematico è quello dell’accompagnatore turistico Andrej Kotov, accusato di aver creato una “comunità estremista” per aver organizzato viaggi per uomini gay. Kotov è morto in custodia cautelare un mese dopo l’arresto. Le autorità russe sostengono che si sia trattato di suicidio, ma le organizzazioni per i diritti umani esprimono dubbi, affermando che Kotov aveva denunciato abusi fisici subiti in custodia prima della sua morte.

Il CIN-CG ha preso visione delle quattro sentenze del Tribunale amministrativo, che ha riesaminato le decisioni di rigetto del ministero dell’Interno a seguito dei ricorsi presentati dai richiedenti asilo. Si tratta delle richieste di tre cittadini russi e di un cittadino iraniano. In tre casi, le richieste sono state definitivamente respinte, mentre un procedimento è ancora in corso.

Nonostante il quadro legislativo del Montenegro in materia di asilo sia considerato avanzato, le sentenze sopra citate rivelano un’interpretazione restrittiva del concetto di fondato timore di persecuzione.

Nelle sentenze, non è sempre chiaro su quali fatti si basi la decisione delle autorità giudiziarie. Secondo i giudici del Tribunale amministrativo, Saša Vukotić, che è anche portavoce del tribunale, e Davor Stojković, responsabile dell’Ufficio per le pratiche giudiziarie, il database dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) rappresenta un supporto fondamentale nella valutazione di questi casi.

L’organizzazione non governativa Građanska Alijansa [alleanza civica], con sede a Podgorica, ritiene che la trasparenza sarebbe maggiore se i tribunali indicassero esplicitamente nelle loro motivazioni quali fonti utilizzano riguardo ai paesi di provenienza dei richiedenti asilo.

Le persone che hanno lasciato il proprio paese proprio per sfuggire alla violenza rischiano quindi di trovarsi nella situazione paradossale di vedersi negata la protezione in Montenegro solo perché sono fuggite prima di subire violenza.

Il timore di persecuzione

La Direzione per l’asilo afferma che il sistema montenegrino di protezione internazionale è armonizzato con la Convenzione di Ginevra e con la legislazione pertinente dell’Unione europea. L’orientamento sessuale e l’identità di genere, come spiega la Direzione, possono essere rilevanti per la valutazione delle richieste presentate da persone appartenenti a determinati gruppi sociali.

L’articolo 11 della Legge sulla protezione internazionale e temporanea degli stranieri sancisce il principio di non respingimento (non refoulement), secondo cui un rifugiato non può essere respinto verso i territori dove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate.

Le linee guida dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) chiariscono che il fondato timore di persecuzione può avere una duplice natura: soggettiva e oggettiva. L’elemento soggettivo si riferisce al timore personale del richiedente, mentre l’elemento oggettivo implica una valutazione della fondatezza di tale timore in relazione alla situazione nel paese di origine, tenendo conto delle leggi, del comportamento del governo e delle informazioni disponibili sul paese.

“Per riconoscere il timore, non è necessario che una persona abbia subito personalmente persecuzioni, se le circostanze dimostrano che persone con le stesse caratteristiche subiscono una repressione sistematica”, spiega Slobodan Raščanin, responsabile della protezione presso l’ufficio UNHCR in Montenegro. Raščanin sottolinea che in questi casi la testimonianza del richiedente è spesso la fonte di prova primaria, e talvolta l’unica, soprattutto quando le minacce provengono dalla famiglia, dalla comunità o da altri attori non statali. Per questo nelle procedure di asilo è possibile applicare uno standard meno rigido, la cosiddetta “ragionevole probabilità”.

L’ong Građanska Alijansa sottolinea che, in pratica, la fondatezza del timore viene spesso valutata in base alla domanda se le autorità del paese di origine abbiano fornito protezione o meno. “Pur non essendo necessario dimostrare formalmente di aver subito violenza fisica, le autorità spesso cercano indicatori specifici della gravità della minaccia”, precisa l’organizzazione.

Il ministero dell’Interno afferma che ogni richiesta viene valutata individualmente, sulla base di dichiarazioni personali, prove disponibili e informazioni sul paese di origine, e che precedenti esperienze di persecuzione possono essere rilevanti, ma non costituiscono l’unico elemento di valutazione. La Direzione per l’asilo sottolinea che l’appartenenza alla popolazione LGBT di per sé non costituisce un motivo per ottenere la protezione internazionale, ma che in ogni singolo caso è necessario valutare il rischio effettivo e personale in caso di rimpatrio.

Il caso di un cittadino iraniano

Nell’ottobre 2024, il Tribunale amministrativo ha confermato la decisione di rigetto del ministero dell’Interno in merito alla richiesta di asilo presentata dal cittadino iraniano S.S. il 19 agosto 2021. Il ministero dell’Interno aveva già respinto la richiesta nel 2022, dopodiché il Tribunale amministrativo aveva rinviato il caso per un riesame nel 2023. In questa seconda fase, nel 2024, il ministero dell’Interno ha nuovamente respinto la richiesta e il Tribunale ha definitivamente confermato il diniego.

Gli avvocati del richiedente sostengono che le autorità competenti non abbiano valutato adeguatamente il rischio per la vita di S.S. in caso di ritorno in Iran. Nella seconda sentenza del Tribunale amministrativo si cita l’argomentazione degli avvocati per cui il ministero dell’Interno, come previsto dalla Convenzione di Ginevra, avrebbe dovuto tenere conto del fondato timore di persecuzione del richiedente e della possibilità che venisse condannato a morte al rientro in Iran.

Tuttavia, il Tribune ha concluso che dalla testimonianza del richiedente non emerge un fondato timore di persecuzione. Il richiedente avrebbe collegato le ragioni della sua fuga dall’Iran al padre del suo compagno, motivo per cui il caso è stato trattato come un conflitto privato piuttosto che come persecuzione ai sensi del diritto internazionale in materia di asilo.

Interpellati dal CIN-CG, i giudici del Tribunale amministrativo spiegano che in questi casi si applica il principio della libertà di giudizio. Quindi, il giudice, sulla base della valutazione delle prove, delle dichiarazioni e della situazione nel paese di origine, valuta se sussista o meno un fondato timore di persecuzione, anche in assenza di prove concrete.

Proprio partendo da tali premesse, il collegio giudicante, nella fase iniziale del procedimento, aveva sottolineato che nel caso del cittadino iraniano era necessario esaminare più nel dettaglio il quadro legislativo del paese di origine, compresa la legge della Sharia. Il collegio giudicante aveva quindi annullato la decisione iniziale del ministero dell’Interno, rinviando il caso per un riesame.

I giudici avevano precisato che la situazione reale non era stata adeguatamente e completamente accertata, compresa la valutazione del rischio di pena di morte a causa dell’orientamento sessuale, la possibilità di protezione da parte dello stato iraniano, nonché il contesto culturale di stigmatizzazione delle persone LGBT.

Tuttavia, durante il procedimento di appello, un altro collegio giudicante ha confermato il provvedimento di diniego, motivando la decisione con il fatto che il richiedente non aveva fornito prove sufficientemente solide che potessero indicare un rischio individuale di persecuzione.

Secondo le linee guida dell’UNHCR, la persecuzione non deve necessariamente provenire direttamente dallo stato, ma può avere origine dalla famiglia o dalla comunità se lo stato non è disposto o non è capace di fornire protezione. Le organizzazioni internazionali avvertono che in paesi come l’Iran, dove le relazioni omosessuali sono criminalizzate e punibili con le sanzioni più severe, è irrealistico aspettarsi un’efficace tutela istituzionale per le persone LGBT.

Il rapporto dell’EUAA sull’Iran del giugno 2024 sottolinea che negli anni precedenti sono state eseguite diverse condanne a morte contro uomini accusati di relazioni omosessuali. Altri rapporti indicano che le persone LGBT in Iran, oltre alla repressione statale, sono esposte anche alla violenza da parte della famiglia e della comunità.

Interpretazioni restrittive

In Montenegro, il maggior numero di domande di asilo viene presentato da cittadini russi. Il CIN-CG ha analizzato tre sentenze del Tribunale amministrativo riguardanti cittadini russi. Due ricorsi sono stati definitivamente respinti, mentre uno deve ancora essere valutato dalla Corte Suprema.

Uno dei casi riguarda il cittadino russo N.T. arrivato in Montenegro all’inizio del 2022. Nella sua domanda di asilo, ha dichiarato di aver lasciato la Russia per timore di persecuzioni in quanto membro della comunità LGBT, ma anche a causa del deterioramento della situazione politica dopo l’inizio della guerra in Ucraina.

La Direzione per l’asilo ha respinto la richiesta e il Tribunale amministrativo ha confermato il diniego nel maggio 2024. Nella sentenza si afferma che il richiedente non ha dimostrato di essere stato perseguitato personalmente a causa del suo orientamento sessuale prima di lasciare la Russia. Il tribunale ha concluso che l’arrivo del richiedente in Montenegro non era motivato principalmente dal timore di persecuzioni, bensì dal desiderio di instaurare una relazione e proseguire le cure mediche.

Il ministero dell’Interno afferma che in questo caso è stata effettuata una valutazione individuale della richiesta, comprese le dichiarazioni rilasciate dal richiedente, le circostanze della sua partenza e le informazioni sul paese di origine.

Secondo la Direzione per l’asilo non è stata accertata la sussistenza di gravi atti di persecuzione né di un rischio effettivo e personale. Per le autorità montenegrine, la paura soggettiva, in assenza di elementi oggettivi a supporto, evidentemente non è sufficiente a configurare un fondato timore di persecuzione.

Ribaltamento in appello

Nel caso del cittadino russo A.L. il Tribunale amministrativo ha invece annullato il provvedimento di diniego disposto dal ministero dell’Interno. Il richiedente aveva presentato domanda di protezione internazionale nel marzo 2022, ma il ministero dell’Interno aveva valutato che il timore di persecuzioni non era il motivo principale della sua partenza dalla Russia e che le istituzioni russe erano capaci di fornirgli una protezione legale adeguata.

Alla fine del 2023, il Tribunale amministrativo ha concluso che non tutte le circostanze rilevanti in Russia erano state prese in considerazione nel procedimento. È stato sottolineato, tra l’altro, che la Russia non riconosce più la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo, motivo per cui la valutazione del rischio non può basarsi solo sull’esistenza formale di obblighi internazionali, ma sull’effettiva applicazione della tutela dei diritti umani.

L’avvocato di A.L. ha dichiarato che, anche prima di lasciare la Russia, il suo cliente aveva incontrato difficoltà a causa del suo orientamento sessuale, compresi diversi problemi sul lavoro e molestie da parte dei vicini, ma non aveva prove concrete di tali affermazioni. Come motivo diretto per lasciare il paese, ha citato le informazioni ricevute dalla polizia secondo cui sarebbe stato mobilitato per la guerra in Ucraina.

In questo caso, il Tribunale ha ricordato che nelle procedure di asilo non è necessario dimostrare che una persona sia già stata perseguitata, ma è sufficiente stabilire che il ritorno nel paese di origine costituirebbe un rischio grave. Il procedimento è tuttora in corso.

Il ritardo come motivazione del diniego

Un altro caso è quello della minore E.G. e di sua madre M.M. attivista per i diritti LGBT. Il tribunale ha respinto la loro richiesta di asilo.

La richiesta formale è stata presentata il 10 ottobre 2023 alla Direzione per l’asilo. Le richiedenti hanno impugnato la decisione del ministero dell’Interno rivolgendosi al Tribunale amministrativo. Con una sentenza del 16 gennaio 2026, il Tribunale ha respinto il ricorso, motivando la decisione con il fatto che la richiesta era stata presentata quattro mesi dopo il loro arrivo in Montenegro. Secondo i giudici, le persone che temono veramente per la propria vita dovrebbero richiedere protezione immediatamente.

Tuttavia, nelle linee guida dell’UNHCR si sottolinea che le persone LGBT spesso rimandano la presentazione della richiesta di protezione a causa di traumi, sfiducia oppure per il timore di parlare della propria identità in un ambiente che non ritengono sicuro.

“Alcune persone parlano pubblicamente della propria identità per la prima volta solo dopo aver lasciato il paese di origine, quindi il fatto che qualcuno non abbia espresso pubblicamente la propria identità o non abbia richiesto protezione immediatamente dopo l’arrivo in un altro paese non può sempre essere considerato una prova contro la credibilità della richiesta”, sottolinea Slobodan Raščanin.

Servono tribunali specializzati

Dall’analisi delle sentenze emerge che nella magistratura montenegrina prevale ancora la convinzione che i richiedenti asilo debbano dimostrare di essere stati personalmente minacciati nei loro paesi di origine, di essere stati arrestati, aggrediti o presi di mira esplicitamente prima di lasciare il proprio paese. Pertanto, spesso ci si aspetta che i richiedenti asilo forniscano prove materiali di persecuzione, nonostante la violenza basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere si verifichi spesso nella sfera privata e non possa essere documentata.

Nei suoi rapporti, l’UNHCR sottolinea che, nel valutare una richiesta di asilo, si deve partire dal presupposto che il richiedente abbia il diritto di vivere liberamente e che non debba nascondere la propria identità di genere e il proprio orientamento sessuale.

I giudici Vukotić e Stojković sottolineano che le richieste di asilo sono urgenti per legge, poiché la sicurezza e persino la vita del richiedente possono essere minacciate. Allo stesso tempo, avvertono che il Montenegro, a differenza di alcuni paesi europei, non dispone di un tribunale specializzato in materia di protezione internazionale.

Esperienze

Dal settembre 2025, l’organizzazione Kvir Montenegro fornisce supporto diretto ai migranti LGBT e ai richiedenti asilo in attesa dell’esito della domanda attraverso informazioni, assistenza nelle procedure burocratiche, facilitazione dell’accesso a diversi servizi e supporto psicosociale. Hanno seguito numerosi procedimenti, alcuni dei quali sono ancora in corso.

Come spiega Kvir Montenegro, i procedimenti giudiziari relativi alle richieste di asilo sono spesso lunghi, fatto che incide direttamente sulla salute mentale e sul senso di sicurezza dei richiedenti asilo. “L’attesa prolungata aumenta la sensazione di isolamento, ansia e incertezza, soprattutto per le persone che hanno già subito violenze, rifiuti o discriminazioni nel loro paese di origine”, spiega Ali Erdoğan, coordinatore del programma di assistenza diretta ai migranti e ai richiedenti asilo LGBT dell’organizzazione Kvir Montenegro.

Erdoğan aggiunge che uno dei problemi principali è dimostrare la persecuzione, considerando che la violenza contro le persone LGBT spesso non viene documentata e si verifica all’interno della famiglia o della comunità locale. Il trauma, le difficoltà di traduzione durante le testimonianze, così come gli approcci stereotipati durante i colloqui, rendono ancora più difficile per i richiedenti raccontare le proprie esperienze in modo chiaro e cronologico.

In pratica, emergono tre sfide principali: la sicurezza e la privacy durante il soggiorno nelle strutture di accoglienza per richiedenti asilo, la qualità del colloquio e la pressione psicosociale dovuta alla lunga attesa dell’esito della domanda.

Slobodan Raščanin dell’ufficio UNHCR in Montenegro sottolinea che la tutela della riservatezza dei dati in queste procedure è di fondamentale importanza e che non vi è alcuna giustificazione per rendere pubbliche le informazioni sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere del richiedente. Raščanin mette in guardia sul fatto che la divulgazione di tali informazioni nei centri di accoglienza può comportare ulteriori conseguenze negative in termini di sicurezza e di benessere psicologico per i richiedenti asilo.

Ali Erdoğan ritiene che il basso tasso di riconoscimento dell’asilo in Montenegro non significhi necessariamente che non vi siano rischi nei paesi di origine per i richiedenti asilo. Le decisioni sono influenzate dalle circostanze specifiche di ciascun caso, tra cui la visibilità del richiedente, le pressioni familiari e della comunità, le precedenti esperienze di persecuzione e le differenze tra diverse aree del paese di origine.

Il coordinatore del programma per i richiedenti asilo LGBT sottolinea in particolare l’importanza di un’analisi corretta e aggiornata delle informazioni sul paese di origine, anche perché i contesti politici e sociali in alcuni paesi cambiano rapidamente.

Se il diniego diventa definitivo, viene avviata la procedura di rimpatrio nel paese di origine o in un paese di transito.

Kvir Montenegro sottolinea che già la sola possibilità di essere rimandati nell’ambiente da cui si è fuggiti per timore di persecuzione può ulteriormente aumentare il senso di insicurezza e ansia tra i richiedenti asilo.


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Tag: LGBT

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