Armenia tra UE e Unione economica eurasiatica
L’Armenia, membro dell’Unione economica eurasiatica (EAEU) a guida russa, nel 2025 ha approvato una legge per avviare il processo di adesione all’UE. Mosca e gli altri paesi dell’organizzazione hanno pubblicato un report sulle conseguenze del passaggio di Yerevan da un’organizzazione all’altra, e valutano possibili mosse per sospendere l’Armenia dall’EAEU

Yerevan © Shutterstock/Levon Avagyan
Yerevan © Shutterstock/Levon Avagyan
(Originariamente pubblicato da OCMedia)
Quattro Stati membri del Consiglio intergovernativo eurasiatico (Russia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan) hanno pubblicato un documento di oltre 70 pagine sulle conseguenze di un eventuale ingresso dell’Armenia nell’Unione europea e della sua contestuale uscita dall’Unione economica eurasiatica (EAEU). Il rapporto afferma che, mentre l’Armenia subirebbe perdite economiche ingenti, l’impatto sugli altri Stati membri sarebbe pressoché irrilevante.
L’Armenia è membro dell’EAEU, organizzazione a guida russa, dal 2015. Tuttavia, nel 2025, il Parlamento armeno ha approvato una legge per avviare il processo di adesione all’UE: una mossa, secondo Mosca e Minsk, incompatibile con la permanenza nell’EAEU.
Durante il vertice di Astana del maggio 2026, Russia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan hanno sollecitato l’Armenia a indire un referendum per decidere se aderire all’UE o restare nell’EAEU. Hanno inoltre richiesto la redazione di un rapporto, da presentare entro dicembre, sulle potenziali ripercussioni di una sospensione della partecipazione dell’Armenia. Il primo ministro Nikol Pashinyan ha dichiarato che l’Armenia non ha violato i propri obblighi e non ha preso alcuna decisione in merito ad un’eventuale uscita dall’EAEU.
Nel frattempo, la Russia ha sollevato questioni di incompatibilità legate alla doppia adesione e alla circolazione di merci tra l’UE e l’EAEU. Mosca ha già vietato l’importazione di diversi prodotti armeni, adducendo varie motivazioni; tuttavia, molti ritengono che si tratti di una manovra per esercitare pressioni su Erevan nel contesto del suo percorso di adesione all’UE.
L’Armenia contesta le basi giuridiche per una sua espulsione dall’EAEU, mentre la Banca mondiale avverte che tali restrizioni potrebbero ostacolare la crescita del Paese. Il trattato istitutivo dell’EAEU non prevede alcuna procedura per la sospensione o l’espulsione di uno Stato membro.
Il rapporto, intitolato “Sulle possibili conseguenze della sospensione, nei confronti della Repubblica d’Armenia, dell’applicazione del Trattato sull’Unione economica eurasiatica del 29 maggio 2014”, reca la firma dei presidenti dei quattro Paesi. Il documento illustra i fondamenti giuridici per la sospensione dell’Armenia e le gravi conseguenze economiche che ne deriverebbero.
Secondo il rapporto, nel 2025 il commercio dell’Armenia con l’EAEU ha raggiunto un valore di poco inferiore agli 8 miliardi di dollari (3,2 miliardi in esportazioni e 4,8 miliardi in importazioni), cifra che rappresenta il 37,8% del commercio totale dell’Armenia. Sempre nel 2025, gli scambi con l’Armenia hanno costituito lo 0,91% del volume commerciale della Russia, lo 0,28% di quello della Bielorussia, lo 0,05% di quello del Kazakistan e lo 0,02% di quello del Kirghizistan.
Il documento indica che la Russia sarebbe interessata dal 97% al 99% del calo complessivo negli scambi di beni e servizi con l’Armenia, precisando tuttavia che i volumi perduti potrebbero essere reindirizzati all’interno del mercato dell’EAEU. Il calo diretto stimato nelle esportazioni e nelle importazioni è inferiore all’1% per tutti e quattro gli Stati; la Russia registra la flessione maggiore, pari allo 0,55% per le esportazioni e allo 0,65% per le importazioni.
Per quanto riguarda la migrazione lavorativa, il rapporto evidenzia una notevole disparità nel grado di dipendenza tra le parti. Si stima che 126.900 armeni lavorino in altri Stati membri dell’EAEU, di cui il 98,2% in Russia. Le previsioni sulle rimesse si basano sulla media registrata nel periodo 2010–2014. L’impatto sui mercati del lavoro degli altri Stati membri è considerato minimo, dato che in Armenia sono impiegati solo 17.400 lavoratori provenienti dall’EAEU.
Oltre alle conseguenze finanziarie, il rapporto elenca le modifiche ai privilegi economici di cui l’Armenia gode attualmente.
In caso di sospensione dell’adesione, le merci armene verrebbero trattate come quelle di un qualsiasi Paese terzo, soggette a dichiarazioni doganali, controlli e dazi. I certificati relativi ai prodotti armeni non sarebbero più riconosciuti e i fornitori dovrebbero ottenere una nuova approvazione.
I lavoratori armeni perderebbero il libero accesso al mercato del lavoro, nonché la copertura sanitaria e sociale. Sarebbero necessari permessi per il trasporto, le tariffe ferroviarie subirebbero un aumento e le aziende armene non godrebbero più della parità di trattamento negli appalti pubblici. Gli effetti più significativi potrebbero riguardare il settore energetico, a causa di modifiche agli accordi sul gas, e la perdita dell’accesso agli accordi di libero scambio.
L’Armenia non può avere tutto
Il rapporto afferma che, nel 2025, quando il Parlamento armeno ha approvato una legge che annunciava l’avvio del processo di adesione all’UE, il governo ha sostenuto il provvedimento, nonostante ciò fosse in contrasto con gli obblighi verso l’EAEU.
A settembre, il Consiglio dell’UE ha adottato misure temporanee di liberalizzazione commerciale per i prodotti armeni, che coprono circa l’80% delle esportazioni dell’Armenia verso l’UE. Tali misure, attese da tempo, giungono in un contesto caratterizzato dal perdurare delle restrizioni russe sulle esportazioni armene.
I quattro Stati dichiarano di “non essere interessati” ad un’uscita dell’Armenia dall’EAEU e descrivono l’eventuale sospensione come un atto di rispetto verso il diritto degli armeni di decidere autonomamente.
Il rapporto cita le dichiarazioni rilasciate da Pashinyan nell’ultimo anno in merito all’adesione all’UE, precisando che, nonostante le pressioni ricevute, l’Armenia non ha in programma alcun referendum per abbandonare l’EAEU e unirsi all’Unione europea.
“Il solo fatto che l’Armenia abbia approvato una legge per avviare il processo di adesione all’UE non significa che il Paese sia attualmente nella condizione di diventarne membro”, ha affermato Pashinyan ad agosto.
Da ciò, il rapporto deduce che l’Armenia mira a mantenere i benefici derivanti dall’EAEU durante i negoziati con l’UE, il che solleva interrogativi circa il suo status all’interno dell’EAEU.
Il rapporto rileva che una doppia adesione risulta impossibile sia dal punto di vista legale che pratico, poiché UE e EAEU hanno le proprie norme sovranazionali. Ad esempio, uno Stato non può far parte di due unioni doganali, poiché non sarebbe in grado di soddisfare contemporaneamente tre principi fondamentali: un territorio doganale unico, la libera circolazione delle merci (senza dichiarazioni o dazi) e una tariffa esterna comune accompagnata da misure commerciali condivise.
Il rapporto elenca inoltre gli accordi che ciascuna unione ha stipulato con altri Paesi, molti dei quali risultano tra loro incompatibili. Vengono altresì evidenziate divergenze nei requisiti applicabili ai prodotti: l’EAEU, ad esempio, impone limiti più rigorosi rispetto all’UE per quanto concerne antibiotici, ractopamina, nitrati, determinati pesticidi e organismi geneticamente modificati (OGM).
Sebbene venga espressa la possibilità di sospendere l’adesione dell’Armenia, il rapporto riconosce che il Trattato sull’EAEU non prevede alcun meccanismo che consenta agli Stati membri di sospendere un altro Stato membro.
A giugno, interpellato in merito alle modalità con cui potrebbe concludersi l’adesione, il viceministro degli Esteri russo Galuzin ha dichiarato che la questione sarà esaminata da esperti, i quali ne valuteranno sia gli aspetti economici che quelli giuridici. L’unica forma di uscita contemplata dal Trattato è il recesso volontario, una procedura che l’Armenia non ha ancora avviato.
Il rapporto individua tuttavia due possibili percorsi giuridici. Il primo si basa sull’articolo 3 del Trattato, che impone agli Stati membri di astenersi dall’adottare misure che possano compromettere gli obiettivi dell’Unione.
Il secondo fa riferimento alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, in base alla quale le altre parti contraenti possono sospendere congiuntamente l’applicazione di un trattato nei confronti di uno Stato che lo abbia violato in modo sostanziale. Secondo il rapporto, tale sospensione potrebbe protrarsi fino a quando l’Armenia non avrà indetto un referendum per scegliere tra la permanenza nell’EAEU e l’adesione all’Unione europea.
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