25 settembre 2008

Con il disegno di legge presentato dalla senatrice Adriana Poli Bortone si chiede l'istituzione di una commissione parlamentare che valuti il lavoro delle ong italiane nel settore della cooperazione allo sviluppo

Fonte: Il Velino

Verificare le procedure relative alla gestione delle attività svolte dalle Organizzazioni non governative, monitorare la destinazione dei finanziamenti, la programmazione strategica e il rispetto delle priorità delle ong.

Questi sono i punti salienti del disegno di legge, recante l'istituzione di una commissione d'inchiesta, presentato da Adriana Poli Bortone (Pdl) e cofirmato da altri 49 senatori del Popolo delle libertà. Nella relazione introduttiva, riconoscendo "il ruolo e l'importanza sempre più rilevanti che i sistemi degli aiuti umanitari assumeranno nella prospettiva futura", i senatori hanno evidenziato che nel corso degli anni si è constatato "come il complesso sistema degli aiuti umanitari possa presentare delle mancanze o delle imperfezioni che porterebbero a screditare questo meccanismo e coloro che ne fanno parte". Una costante che lega questi organismi, evidenziano infatti gli esponenti politici, "sembra essere quella di destinare cifre esose per le spese di amministrazione e per i funzionari che operano in loco, facendo pervenire solo una piccola parte dei finanziamenti ai beneficiari del progetto".

In particolare, sottolineano i senatori del Pdl, "sono emersi due fattori che impediscono di raggiungere un certo livello di chiarezza relativamente alle attività umanitarie". Il primo riguarda "la mancanza di controlli a livello nazionale". Il secondo riguarda "la dipendenza finanziaria delle ong". Secondo gli esponenti del Popolo delle libertà è inoltre necessario "ripensare seriamente all'efficacia della cooperazione internazionale e dunque agli organismi (prime fra tutte le organizzazioni non governative appunto) che sono predisposti alla gestione di progetti, talora di grande rilevanza economica, che, evidentemente, non hanno prodotto gli effetti sperati per una serie di cause che è bene esaminare con tutta l'attenzione che il problema merita".

Il primo articolo del ddl è dedicato all'istituzione, per la durata della XVI legislatura, della commissione parlamentare d'inchiesta sulle ong e indica i suoi compiti. Innanzitutto dovrà "verificare le procedure relative alle gestioni delle attività svolte dalle ong" e che "la gestione delle attività avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, di efficacia e di imparzialità". La commissione dovrà poi monitorare la destinazione dei finanziamenti stanziati e il rispetto delle priorità, attivare sistemi di controllo per verificare l'efficacia e il rendimento delle operazioni finanziate e verificare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile dei progetti. Dovrà inoltre riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori. La commissione inoltre procederà alle indagini e agli esami con "gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria" e potrà organizzare i propri lavori "attraverso uno o più comitati".

Il secondo articolo si concentra sulla composizione e presidenza della commissione d'inchiesta, che sarà costituita da 25 senatori e 25 deputati nominati dai presidenti di Senato e Camera, "in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento". L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, "è eletto dai componenti la commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiori numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età".

Richiesta di atti e documenti, obbligo del segreto e organizzazione interna della commissione.
Il terzo articolo riguarda la richiesta di atti e documenti, che la commissione "ha il potere di acquisire", garantendo il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi siano coperti da segreto". Nel quarto articolo viene ribadito l'obbligo del segreto a cui sono legati tutti "i componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado" e "tutte le altre persone che collaborano con la commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio". Il quinto e ultimo articolo è dedicato all'organizzazione interna della commissione. In particolare si sottolinea come "tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta" e può "avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai ministeri competenti".