5 novembre 2012

La Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo ha apportato modifiche ai regolamenti attuativi dell'art. 7 della legge 49/87. L'articolo prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per creare joint ventures con l’imprenditoria locale nei paesi in via di sviluppo. Ora sono 95, anziché 29, i paesi eligibili ai fini di tale credito

Fonte: AISE

Rafforzare la cooperazione internazionale e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Sono questi i principali obiettivi dell’art. 7 della legge n. 49/87 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), che autorizza il Ministero degli Esteri a concedere crediti agevolati alle imprese italiane che intendano creare joint ventures, in partnership con l’imprenditoria locale, nei Paesi in via di Sviluppo.

Ed è proprio per rivitalizzare tali obiettivi che la Cooperazione allo Sviluppo ha introdotto alcune modifiche per contribuire al rilancio di questo strumento nato alla fine degli anni ‘80 e fornire un ausilio ai numerosi imprenditori italiani impossibilitati a cercare sbocchi in nuovi mercati esteri a causa della stretta del credito imposta dalla crisi finanziaria.

In un periodo in cui la crisi economica comporta risorse sempre minori per l’aiuto ai Paesi in via di sviluppo, la Cooperazione allo Sviluppo ha pensato di rilanciare lo strumento previsto dall’art. 7, anche sulla scorta delle indicazioni provenienti dal recente Forum della Cooperazione Internazionale di Milano, apportando alcune modifiche rispetto alle procedure attuali. In particolare, il Comitato direzionale dello scorso ottobre ha deliberato l’aumento del numero dei paesi eleggibili ai fini di tale credito, passando da 29 a 95, includendo, dunque, non solo i paesi prioritari della cooperazione italiana, ma anche tutti i paesi definiti dalla Banca Mondiale come paesi a basso/medio reddito, nonché i paesi definiti altamente indebitati (HIPC - Heavily Indebted Poor Countries) e meno avanzati (PMA o LDC - Least Developed Countries). Con tutti questi paesi deve vigere un accordo di protezione degli investimenti con l’Italia.

Altre modifiche sono allo studio per rendere più appetibile l’art. 7, e probabilmente verranno proposte già in sede di riforma della legge n. 49/1987, attualmente in discussione al Senato. Secondo gli addetti ai lavori, le nuove correzioni dovrebbero riguardare l’estensione della tipologia degli interventi finanziati, volti sempre più a sviluppare maggiormente il settore privato, intervenendo direttamente nel finanziamento o nella partecipazione delle imprese miste nei PVS.

Il rilancio dello strumento dei crediti agevolati alle imprese miste, in definitiva, potrà da un lato favorire maggiori flussi di finanziamento per lo sviluppo dei PVS e dall’altro contribuire a coniugare maggiormente cooperazione allo sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ottica di una visione più ampia di cooperazione, intesa come investimento strategico nell’interesse del Sistema Italia.