23 agosto 2012
Palazzo Madama, Roma, foto di Eg65 - Flickr.com

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione di fine luglio, ha preso posizione sulle proposte di legge, attualmente all’esame del Senato, che delegano il Governo a riformare la disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Il documento è stato inviato al Presidente della Commissione Affari esteri del Senato, Lamberto Dini

Fonte: OICS e Senato della Repubblica

Elaborazione di Osservatorio Balcani e Caucaso

Lo scorso 25 luglio, a Roma, si è riunita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per discutere delle proposte di legge, attualmente all’esame del Senato, che delegano il Governo a riformare la disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. In questa occasione è stato stilato un documento in cui la Conferenza ha reso note delle posizioni precise su alcuni punti delle proposte di riforma della Legge 49/87 (si veda il testo unificato predisposto dal Comitato Ristretto della 3a Commissione Esteri del Senato) che regolamenta la Cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo.

Il documento stilato durante la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano è stato inviato al Presidente della Commissione Affari esteri del Senato, Lamberto Dini, affinché le note vengano recepite nel testo unificato.

Di seguito il testo integrale "Posizione delle Regioni e delle Province autonome" sulle proposte di legge all’esame del senato AS. 2486 e AS. 1744  recanti delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, presa visione dei ddl AS. 2486 e AS. 1744, pur sottolineando la necessità di poter disporre di una proposta di legge unificata e condivisa, condivide l’impianto e l’architettura dei documenti, tra loro fondamentalmente simili e, in particolare, con riferimento ai singoli articoli, formula le seguenti osservazioni:

Art. 1 - La Conferenza condivide il contenuto ma ritiene necessario sostituire l’espressione “parte integrante della politica estera dell’Italia”, con “parte integrante delle relazioni internazionali dell’Italia”. La Conferenza ritiene, inoltre, opportuno inserire nelle finalità di cui al comma 2, anche un accenno allo “sviluppo reciproco ed etico”;

Artt. da 3 a 5 - La Conferenza, pur senza esprimere una posizione in merito alla sua esatta collocazione nella struttura governativa, condivide la necessità che si pervenga alla individuazione di una struttura di livello ministeriale al quale riconoscere la responsabilità della politica di cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo e che, pertanto, possa fungere da referente unico e certo per tutti gli attori della cooperazione;

Artt. 7 e 8 - Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le iniziative di cooperazione nazionali, si accoglie con favore l’istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), ma ritiene necessario assicurare la partecipazione di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e Province autonome ogni qualvolta vengano trattate questioni di interesse regionale;

Art. 13 (iniziative di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale) - La Conferenza propone di sostituire interamente il primo comma con il seguente: “Le Regioni, le Province autonome e le amministrazioni locali, nonché i loro consorzi ed associazioni possono, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all’articolo 117 della Costituzione ed agli articoli 5 e 6 della legge n. 131 del 27 maggio 2003, promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, di solidarietà internazionale e di interscambio a livello decentrato con amministrazioni centrali o periferiche, enti locali ed altri enti pubblici o privati dei Paesi di cui all’articolo 2. Tali iniziative, definite «iniziative di cooperazione decentrata», favoriscono la partecipazione organizzata degli enti pubblici e privati, lucrativi e non, attivi sul territorio di propria competenza. A tal fine le regioni, le province autonome e le amministrazioni locali, nonché i loro consorzi ed associazioni possono realizzare i progetti, programmi quadro ed accordi di cooperazione, da essi concordati con i partner esteri, anche avvalendosi della cooperazione nelle loro specifiche competenze dei suddetti enti, pubblici e privati, con o senza scopo di profitto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono e possono coordinare le iniziative di cooperazione decentrata che sono organizzate sul proprio territorio”.

La Conferenza propone, inoltre, che sia aggiunto un terzo comma: “Il divieto di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 140 del 28 maggio 1997* e successive modificazioni non si applica ai finanziamenti che sono erogati dallo Stato per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo in favore di regioni, province, comuni e loro associazioni o enti strumentali o ausiliari. Ai soggetti indicati potranno essere concessi anticipi fino alla misura del 50 per cento nel primo anno e del 40 per cento per ciascun anno successivo, in rapporto al valore complessivo della quota di progetto a carico dello Stato”.

Art. 16 - La Conferenza propone la riformulazione del comma 4 nel seguente modo:
 “L’Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2 lettere b), c) e d) per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui al comma 1”.

*L'articolo 5, comma 1, della legge n. 140 del 28 maggio 1997 cita:

1. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.