Precisazioni (parte 2)

Io posso solo dire come il Tribunale ha valutato il problema: dicendo che i crimini per i quali il tribunale è competente sono talmente gravi che nessuno degli imputati poteva dire di non sapere che stava commettendo un crimine, quando l'ha commesso, anche se non esisteva ancora il Tribunale competente per giudicarlo (Cfr. art. 10 o 11 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici del 1966).
Non capisco invece l'osservazione sul Kosovo, fa parte del territorio che costituiva l'ex - jugoslavia, no? Quindi il tribunale è territorialmente competente...
Per quanto riguarda le indagini sul Kosovo, preciso che dato che il Procuratore non ha lì'obbligo di esercitare l'azione penale (a contrario che in italia, ad esempio) e ha quindi discrezionalità su quali crimini perseguire e quali no. Giuridicamente non deve quindi giustificare la sua scelta di non portare alla sbarra i militari NATO.
Da un punto di vista politico mi sembra invece molto chiaro il perchè di questa scelta: "il cane non morde la mano di chi gli dà da mangiare", si dice, in questi casi...