Nonostante la Slovenia abbia negli anni migliorato la propria legislazione relativa ai rifugiati e ai richiedenti asilo, quest'ultima è ancora fonte di alcune preoccupazioni. In particolare ci si chiede se le inadeguatezze della legge sull'asilo, i disincentivi per le persone a cui è garantita la protezione temporanea ed i serrati controlli alla frontiera non vanifichino tali miglioramenti.

09/09/2004 -  Barbara Sartori

Fonte principale delle informazioni il sito di US Committee for Refugees, che ha recentemente pubblicato un rapporto sulla situazione di rifugiati, sfollati e richiedenti asilo nei diversi Paesi del mondo.

Alla fine del 2002 la Slovenia ospitava all'incirca 380 persone tra rifugiati e richiedenti asilo.
In realtà solo una di queste si vedeva attribuito lo status di rifugiato. Le altre o godevano di una protezione temporanea (177 bosniaci), o dell'asilo umanitario (2 persone, un nigeriano ed uno jugoslavo), o nel peggiore delle ipotesi vedevano il loro caso ancora pendente davanti alle autorità slovene (200 persone).

Durante il 2002 hanno presentato richiesta d'asilo 640 persone, ben 860 in meno rispetto all'anno precedente. Le autorità hanno giudicato più di 100 domande, ma hanno attribuito lo status di rifugiato solo ad un liberiano e in due casi hanno garantito l'asilo umanitario, basandosi sulla previsione dell'articolo 3 (sulla tortura) della Convenzione Europea sui diritti umani.

Il 2002 ha visto una forte diminuzione sia nel numero delle domande d'asilo che in quello delle migrazioni illegali. Ciò è per lo più attribuibile all'intensificarsi dei controlli di frontiera tra la Slovenia ed i Paesi confinanti. Il pericolo è che controlli così serrati possano ostacolare l'accesso dei richiedenti asilo all'iter previsto dalle leggi slovene.

La Slovenia, alla fine del 2002, non aveva ancora adottato una politica d'integrazione per i rifugiati. Tuttavia, durante tale anno, il Parlamento ha varato un decreto sulle "condizioni di accoglienza per i richiedenti asilo e le persone a cui sono garantite speciali forme di protezione", nel quale sono definiti i criteri e le procedure per ricevere l'assistenza di base (inclusa l'abitazione, l'istruzione scolastica e i servizi sanitari). Inoltre, il governo ha stabilito la separazione dei Centri per gli stranieri, dove vengono accolti i migranti illegali, dalle Case per l'asilo, che ospitano i richiedenti asilo e, grazie ai fondi garantiti dall'Unione Europea, ha iniziato i lavori di costruzione del nuovo centro di accoglienza a Ljubljana, il quale dovrebbe garantire migliori condizioni di vita per i richiedenti asilo rispetto alle case d'accoglienza.

I richiedenti asilo in Slovenia possono presentare le loro domande al Ministero degli interni, ai centri d'accoglienza o alla polizia, ma non alle autorità di confine, che hanno invece l'ordine di rimettere i richiedenti asilo ai centri d'accoglienza.
Qualsiasi richiedente ha diritto ad un'udienza individuale e, qualora si vedesse rifiutata la domanda iniziale, a presentare appello alla Corte amministrativa, che si deve esprimere entro 30 giorni.
La legislazione slovena prevede anche una procedura per le domande manifestamente infondate. Tra queste vanno incluse quelle che "provengono" da Paesi ritenuti sicuri (nel 2002, l'Unione Europea e l'Ungheria). In questo caso il richiedente asilo ha 5 giorni per presentare appello, ottenendo così la sospensione temporanea dell'espulsione.

La legislazione slovena prevede 3 forme di protezione: l'asilo (dal 1990 al 2002 è stato garantito solo cinque volte), l'asilo umanitario (nel caso che i richiedenti asilo siano a rischio di tortura nel Paese di provenienza, secondo il dettato della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo) e la protezione temporanea (la Slovenia l'ha garantita ai bosniaci ed ai kossovari fuggiti dai loro Stati a causa delle guerre civili - nessun rifugiato kossovaro era più sul territorio sloveno alla fine del 2002-).

I beneficiari della protezione temporanea si vedono garantita l'assistenza sanitaria, una sistemazione (in centri collettivi), l'istruzione scolastica e la possibilità di presentare domanda d'asilo.Possono inoltre lavorare, ma per un massimo di 2 mesi all'anno o alternativamente per 8 ore a settimana.

Alla fine del 2002, le autorità slovene, consce delle inadeguatezze della legge sulla protezione temporanea, hanno programmato una sua revisione estensiva per il 2003, pianificando di garantire ai beneficiari di tale protezione la possibilità di ottenere la residenza permanente.
Il 2002 si è comunque chiuso con un senso di preoccupazione, come sottolineato da parte del Comitato americano per i rifugiati, soprattutto per quanto riguardava i disincentivi per coloro a cui era garantita la protezione temporanea.

Altra fonte di apprensione è tutt'oggi la questione dei "cancellati", ossia di 18 mila persone provenienti dalla Jugoslavia che nel 1992, dopo non aver regolato il proprio status di cittadinanza nei tempi previsti dalla legge, si videro cancellata la residenza in Slovenia e con essa i diritti sociali, di lavoro e l'assistenza sanitaria che la legge riconosce agli stranieri con residenza. Si videro oltretutto imposto l'obbligo del visto turistico ogni 3 mesi per risiedere a casa propria.
Questa "cancellazione" è stata ripetutamente dichiarata anticostituzionale ed illegale dalla Corte costituzionale. Nonostante ciò, il Ministro degli Interni non ha ancora preso dei provvedimenti.

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