8 agosto 2008

La Corte Costituzionale, con una sentenza pubblicata il 17 luglio, ha stabilito che le regioni non possono legiferare in materia di cooperazione internazionale, perché si tratta di una materia riservata alla competenza statale

Fonte: Cooperazione internazionale

Lo ha deciso la Consulta con sentenza 285/2008 che ha dichiarato illegittima la legge della Valle d'Aosta 6/2007 riguardante gli "interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale". Il ricorso era stato promosso dal Governo, nel luglio del 2007, in quanto la regione avrebbe legiferato in una materia, quale quella della cooperazione internazionale, "parte integrante della politica estera dell'Italia e, dunque, in un campo di competenza esclusiva dello Stato".

In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza ha ribadito che sia l'attività di "cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione", sia le "attività straordinarie di emergenza e di carattere umanitario", così come previste dalla normativa regionale, non possono che competere allo Stato. Secondo la sentenza sono ritenute "lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinazione degli obiettivi della cooperazione internazionale e degli interventi di emergenza ed il potere di individuazione dei destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione. Tali norme, infatti, implicando l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo nella materia della cooperazione internazionale, autorizzano e disciplinano attività di politica estera".

La Corte Costituzionale, oltre al caso sopra citato, aveva già pronunciato sentenza di illegittimità costituzionale in altri due casi: Sentenza 211 del 2006, dichiarazione di illegittimità di alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4.; Sentenza n. 131 del 2008, dichiarazione di illegittimità costituzionale legge Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4 articoli 5, 6 e 8. Il limiti violati, che accomunano le tre sentenze, sono principalmente l'articolo 117 secondo comma lettera a) Costituzione e l'art 1 legge 26 febbraio 1987, n. 49.